Superbonus 110%
efficientamento energetico che permettano un miglioramento di Due Classi Energetiche dell’edificio o che
riducono il rischio sismico come previsto dal D.L. Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020, convertito con
modifiche nella Legge del 17 luglio 2020, n.77.)Le spese possono essere detratte al 110% in 5 anni dal soggetto che sostiene le spese. La detrazione fiscale
del 110% sarà suddivisa in 5 rate di pari ammontare. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro, si
ottengono 11.000 euro di detrazione pari a 2.200 euro annui da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi
presentate successivamente all’esecuzione dei lavori.
Molto importante è il fatto che qualora il soggetto non abbia capienza irpef sufficiente, il credito può
essere ceduto a Banche, Finanziarie o Imprese (cessione del credito o sconto in fattura).
Le spese devono essere sostenute da Luglio 2020 a Dicembre 2021 (con probabile proroga per successivi 3
anni).
Il cittadino può usufruire per la prima e per una delle seconde case del Superbonus 110%.
La detrazione del 110% si applica anche alle spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali l’acquisto
di materiali, la progettazione e le spese professionali, perizie, installazione di ponteggi, smaltimento dei
materiali rimossi, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi.
Gli interventi che possono essere detratti, previo verifica del miglioramento delle due classi energetiche
sono:
- Opere di coibentazione dell’involucro opaco del fabbricato che riguardino una superficie maggiore del 25%
del totale. (Cappotto su pareti e coibentazione tetto) - Rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria
mediante sostituzione dei generatori esistenti con nuove caldaie a condensazione, pompe di calore o
generatori ibridi (pompa di calore abbinata a caldaia).
Contestualmente a questi interventi può essere installato l’impianto fotovoltaico, anche con accumulo
(batterie.)
Per il raggiungimento del miglioramento delle due classi energetiche del fabbricato, possono essere inseriti
nel superbonus anche gli interventi richiamati nell’Ecobonus Rif L.296/06, quali:
- Sostituzione di serramenti
- Installazione di schermature solari
- Installazione di impianti solari termici
- Sistemi di Building Automation
L’essenziale prima di cominciare a richiedere preventivi per i lavori e sentire le banche per la cessione del credito, è verificare se gli interventi che si vogliono realizzare permettono il miglioramento delle due classi energetiche del fabbricato. Il nostro studio è a disposizione per suddetta verifica e per la realizzazione della pratica e della documentazione richiesta da Enti Governativi, Banche e Agenzie Finanziarie.
Di seguito rimando al sito dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori chiarimenti:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25
Alcune precisazioni:
Gli Interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il
volume riscaldato, verso l’esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o
dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso
autonomo all’esterno. In attesa dell’emanazione del decreto del Mise che definisca i nuovi requisiti, gli
interventi di isolamento devono rispettare i requisiti di trasmittanza U indicati nel decreto del Mise dell’11
marzo 2008. I materiali isolanti utilizzati, inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal
decreto dell’11 ottobre 2017 firmato dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La
detrazione spetta per una spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità. Se l’edificio ha più di 8 unità abitative la
spesa massima si abbassa a 30.000 euro a unità. Per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in
condominio ma con accesso autonomo all’esterno la spesa massima detraibile è di 50.000 euro.
Interventi condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore
reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria. Gli impianti centralizzati devono essere dotati di:
– generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
– generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
– apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in
fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
– collettori solari;
La spesa massima per usufruire del 110% è di 20.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio per gli edifici fino a 8 unità. Se le unità sono più di 8 la spessa massima per
ognuna si abbassa a 15.000 euro.
Interventi su edifici singoli (o dell’unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano
indipendenti e dispongano di accesso autonomo all’esterno) per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti aventi le stesse caratteristiche di quelli appena visti per gli
interventi condominiali, con l’aggiunta per le aree non metanizzate, dell’installazione di caldaie a biomassa
con prestazioni emissive almeno pari alla classe di qualità 5 stelle. La spesa massima per usufruire del 110%
è di 30.000 euro.
Interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione
del 110% spetta su una spesa massima di 48.000 euro e comunque entro il limite di spesa di 2.400
euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico per ogni singola unità
immobiliare. La detrazione è vincolata alla cessione in favore del GSE (gestore dei servizi
energetici) dell’energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo. La
detrazione spetta anche in caso di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti fotovoltaici nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di
accumulo del sistema.
La detrazione del 110% spetta per un limite di spesa più basso, cioè di 1.600 euro per ogni kWh
nel caso in cui sia contestuale anche un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o
di ristrutturazione urbanistica.
Il limite di spesa di 48.000 euro è cumulativo per impianto fotovoltaico e sistema di accumulo
integrato ed è riferito alla singola unità immobiliare.